(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 40 del 2 ottobre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, che all'Art. 9,
comma   48   autorizza  la  direzione  regionale  dell'agricoltura  a
sostenere   spese   per   l'acquisto,   la  produzione  di  materiale
divulgativo  e  didattico,  per  l'organizzazione  di  convegni,  per
l'elaborazione  di  studi  e  ricerche  di  particolare interesse nel
comparto  agricolo e che al successivo comma 49, dispone che le spese
suindicate  possono essere disposte tramite apertura di credito ad un
dipendente regionale con qualifica non inferiore a consigliere;
    Rilevato  che  in  attuazione  delle  finalita' suddette e' stato
disposto  a  favore  della  medesima  direzione  uno  stanziamento di
200.000  euro  per  l'anno  2002 a carico dell'unita' previsionale di
base  52.3.61.1.1624  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno
2002, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato
ai bilanci medesimi;
    Ritenuto   di   adottare   un   apposito   regolamento   per   la
specifi-cazione  e  la  disciplina  delle  acquisizioni, di beni e di
servizi relativi alle spese suindicate;
    Valutato  conveniente provvedere alle spese in argomento mediante
ricorso al sistema in economia;
    Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;
    Vista  la  legge ed il regolamento di contabilita' generale dello
Stato;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2820 del
6 agosto 2002;
                              Decreta:
    E'  approvato  il "Regolamento per la gestione delle spese di cui
all'Art.  9,  comma 48 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 di
competenza  della  direzione  regionale  dell'agricoltura.  Spese per
l'acquisto,  la  produzione di materiale divulgativo e didattico, per
l'organizzazione  di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche
di  particolare  interesse nel comparto agricolo", nel testo allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 21 agosto 2002
                                TONDO